STATUTO dell’Associazione "INTERNATIONAL LADIES GROUP OF PADOVA"

Art. 1) Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione denominata "INTERNATIONAL LADIES GROUP OF PADOVA".

L’Associazione ha sede nel Comune di Padova.

Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione non ha finalità di lucro, e persegue lo scopo di sviluppare relazioni amichevoli tra le persone, di qualsiasi nazionalità, residenti o regolarmente soggiornanti, anche temporaneamente, nel territorio della provincia di Padova o delle provincie contigue, facilitare il loro inserimento nel territorio e nella realtà sociale, attraverso varie iniziative ed attività, nel rispetto dei principi democratici e solidaristici.

Per il perseguimento delle suddette finalità l’associazione potrà organizzazione e gestire attività culturali, artistiche o ricreative, nonché organizzare eventi a scopo di beneficenza. 

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. 

La lingua ufficiale dell’associazione è l’inglese.

Art. 3) Associati

Sono associati le fondatrici dell’Associazione e le persone che,  successivamente alla costituzione, vengono ammesse a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo. 

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. 

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo. 

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione. 

Art. 4) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto. 

Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati ed è tenuto a pagare la quota associativa nei successivi trenta giorni.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva. 

Art. 5) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. 

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione. 

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, o che con il proprio comportamento danneggi l’immagine o la reputazione dell’associazione, può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea. 

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso. 

Art. 6) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente;

d) l’Organo di Controllo (se nominato).

Art. 7) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L’assemblea degli associati: 

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore; 

– approva il bilancio di esercizio; 

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

– approva i regolamenti;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione; 

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato; 

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. 

B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio. 

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. 

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea. 

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione. 

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea. 

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. 

Ciascun associato esprime un solo voto. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. 

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea. 

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. 

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. 

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: 

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; 

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; 

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. 

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. 

E) Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. 

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. 

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. 

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 

Art. 8) Consiglio Direttivo

A) Funzioni 

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 

Spetta al Consiglio Direttivo di:

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’Assemblea degli associati;

– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;

– redigere il rendiconto dell’esercizio;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; 

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi. 

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. 

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. 

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale; 

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione. 

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. 

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Tesoriere ed, eventualmente, un Vice Presidente (che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento) ed un Segretario. 

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. 

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico. 

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. 

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo (se nominato). 

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo (se nominato) siano stati informati e non vi si oppongano. 

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: 

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; 

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; 

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. 

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. 

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. 

D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. 

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. 

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto. 

Art. 9) Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. 

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. 

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. 

Art. 10) Organo di Controllo

Qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea può nominare un Organo di Controllo, composto da tre membri scelti tra gli associati e non associati esterni al Consiglio Direttivo e senza vincolo di parentela con i componenti dello stesso. Esso rimane in carica tre anni. 

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio. 

Art. 11) Patrimonio dell’Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. 

B) Funzione 

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2. 

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. 

Art. 12) Rendiconto

L’esercizio associativo è annuale.

Ciascun esercizio si apre il 1° luglio e si chiude il 30 (trenta) giugno dell’anno successivo.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un rendiconto economico-finanziario della gestione, che contenga tutte le entrate e le spese sostenute relative all’esercizio trascorso. 

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati che ne abbiano interesse alla lettura.

Art. 13) Devoluzione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.